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giovedì 12 maggio 2016

DETASSAZIONE VOCI PRODUTTIVITA' EDIZIONE 2016-SOGGETTI BENEFICIARI E REDDITI DETASSABILI

DETASSAZIONE "PRODUTTIVITA'"- EDIZIONE 2016
      SCHEMA
      1) SOGGETTI E REDDITI BENEFICIARI:
Art. 1.182-188°comma l. 208/15:
Analisi:
Comma 186:
Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 50.000.
































































SOGGETTI BENEFICIARI:
SINTESI: “Titolari di reddito di lavoro dipendente” che, nell’anno fiscale precedente (nel nostro caso, 2015), abbiano percepito redditi lordi (imponibile fiscale, senza considerare gli oneri INPS a carico del Dipendente) non superiori a € 50.000. Tali redditi devono intendersi come i “redditi complessivi” ex. art. 6 DPR 917/87, ovvero quelli soggetti a tassazione ordinaria; si escludono i redditi soggetti a tassazione separata (es. TFR).

PAROLE-CHIAVE:
1)      REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE:
-Si definisce ai sensi dell’art. 49 DPR 917/86, Circ. Min. Fin. 326/97;
-Comprende titolari di redditi da pensione e assegni similari (art. 49.2°comma; Circ. Min. Fin. 326/1997);
-Non rilevano “redditi assimilati a lavoro dipendente” (art. 50 DPR 917: es. cococo);
-Non rilevano altri redditi rilevanti IRPEF (es. capitale, catastali etc.).
N.B: Il reddito di lavoro dipendente è sempre assunto al netto delle ritenute previdenziali applicate al Dipendente! Si intende come IMPONIBILE FISCALE!
 2)     REDDITO COMPLESSIVO:
-Il reddito di lavoro dipendente qui considerato si considera “reddito complessivo”, agli effetti dell’art.8, ma soprattutto dell’art. 3.1°-2°comma del DPR 917/86: a questi fini, cioè, tali redditi rilevano nella misura in cui sono soggetti a tassazione ordinaria, non a tassazione separata.
              3) ANNO FISCALE:
              -Si definisce ai sensi
              dell’art. 7 DPR 917;

CASISTICA ESEMPLIFICATIVA:
(vedi CASI E QUESITI)



NORME FISCALI DI INTERESSE:
-Art. 49 DPR 917/1986;
-Art. 51 DPR 917/86;
-Art. 7 DPR 917/1986;
-Art. 8 DPR 917/1986;
-Art. 3 DPR 917/86.
(vedi ALLEGATO NORME)


CASI E QUESITI:
1)      DETASSAZIONE 2016: ALLA SOGLIA REDDITUALE DI ACCESSO DI € 50.000 LORDI CONCORRONO ANCHE I COMPENSI IN NATURA?: Il reddito imponibile IRPEF di Tizio, lavoratore dipendente, per effetto della concessione in uso promiscuo dell’auto aziendale, nel 2015 supera gli € 50.000 (lordi). Ciò posto, Tizio può accedere al beneficio della detassazione per voci di produttività erogate nel 2016?
Risposta:
Sul punto, non ci constano pronunciamenti espliciti dell’Agenzia delle Entrate.
Stando alla lettera della norma e al significato fatto palese dal testo, pare coerente ritenere che l’importo lordo (imponibile fiscale) di € 50.000, nel momento in cui è classificato come “reddito di lavoro dipendente” (art. 1.186 comma l. 208/2015), inglobi sia gli importi monetari sia gli importi in natura, valorizzati fiscalmente. Questa conclusione è coerente solo che si pensi che la norma, nel riferirsi alla nozione di “reddito di lavoro dipendente”, certamente presuppone il rinvio agli artt. 49-51 DPR 917/1986 che non ingloba, a questo fine, solo le “somme”, ma anche i “valori” corrisposti al Dipendente, quindi, anche i compensi in natura.
Sul punto, sono, però, necessarie alcune precisazioni.
Un conto è la soglia reddituale (reperita nell’anno precedente, es. 2015) che decide l’accesso alla detassazione (che comprende, come visto, anche i “compensi in natura” nel limite lordo non superiore a € 50.000); un altro conto è la valorizzazione economica delle somme che, nell’annualità fiscale corrente (es. 2016) saranno incise da detassazione. E, a questo ultimo riguardo, si conferma come non rilevino i compensi in natura: solo le somme, i valori monetari, cioè, possono essere incisi dalla detassazione IRPEF del 10%. Su quest’ultimo aspetto, del resto, resiste una consolidata tradizione interpretativa che, inaugurata dal DL 93/2008 (che parlava di “somme erogate”) è rifluita poi nell’ultimo decreto del Ministero del Lavoro 25/3/16, che tratta, ai fini della detassazione produttività IRPEF, solo le “somme”, non i “valori”.
L’Agenzia delle Entrate dovrà, comunque, pronunciare l’ultima parola sull’argomento.

2)      DETASSAZIONE 2016 E SOGLIA REDDITUALE DI ACCESSO: SE I REDDITI DA PENSIONE CONCORRONO AL TETTO DEGLI € 50.000 LORDI …: Tizio, titolare di pensione di anzianità, è anche Lavoratore dipendente da una Ditta Privata. Nel 2015, tra reddito da lavoro e pensione, arriva fino a € 52.000 (lordi fiscali). Può accedere al beneficio della detassazione per le voci di produttività erogate nel 2016?
Risposta: In coerenza con quanto stabilito dalla Circolare  49/2008 (Circolare congiunta Ministero del Lavoro-Agenzia delle Entrate), il “tetto reddituale” utile ex. art. 1.186 comma l. 208/15 per l’accesso al beneficio della detassazione (non inferiore a € 50.000 lordi) è costituito da voci costituenti “reddito di lavoro dipendente”, ai sensi dell’art. 49 DPR 917/1986. Schematicamente a “reddito di lavoro dipendente” concorrono sia i redditi da lavoro propriamente detti (art. 49.1°comma), sia i redditi da pensione o altri assegni di cui al comma 2. Nel caso di specie, Tizio assomma una quota complessiva di redditi da lavoro e da pensione (anno fiscale 2015), certamente superiore a € 50.000, quindi, tale da precludergli, in ogni caso, l’accesso alla detassazione per voci di produttività nel 2016.
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3)      DETASSAZIONE 2016 E SOGLIA REDDITUALE DI ACCESSO: COME CONCORRONO AL TETTO DEGLI € 50.000 ALTRI RAPPORTI DI LAVORO ... Tizio detiene nel 2016 due impieghi, uno full time presso Caio e un altro, part time, presso Sempronio. In tutto, assomma più di lordi € 50.000. Nel 2015, Tizio aveva attivo solo un rapporto di lavoro e da esso ritraeva € 40.000 (lordi). Può accedere alla detassazione per le voci di produttività 2016?
Risposta: Il caso risulta linearmente risolto dalla Circolare 49/2008, che, sul punto, appare perfettamente attuale, salvo i necessari aggiornamenti numerici indotti dalla legge 208/15. Il “tetto reddituale” degli € 50.000 (lordi) deve essere valutato in relazione all’ “anno fiscale precedente” (art. 7 DPR 917/86), ossia al 2015. Nel 2015, Tizio aveva realizzato una soglia reddituale inferiore agli € 40.000: in questo senso, non sussiste preclusione alcuna all’accesso alla detassazione per il 2016. Non ha, quindi, rilievo la circostanza che nel 2016 (anno fiscale corrente) possa superare gli € 50.000 (lordi). Ove tale soglia reddituale venisse superata, allora, potrebbe valutarsi la preclusione alla detassazione per l’anno venturo: ciò, presupponendo, però, la persistenza delle attuali norme nell’anno fiscale venturo (circostanza, evidentemente, tutta da verificare).
NB.: Questa regola non si applica in caso di compresenza nel 2015 di rapporto di lavoro dipendente con una co.co.co. ovvero con una collaborazione libero professionale, prevedendo l’art.1.186°comma che la soglia degli € 50.000 lordi (preclusiva alla detassazione) operi solo con riferimento a “redditi di lavoro dipendente”: tali non sono la cococo (reddito assimilato a lavoro dipendente ex. art. 50 TUIR), né la consulenza libero-professionale classica (reddito da lavoro autonomo ex. art. 54 TUIR). Per questo motivo, pertanto, potrà essere concessa la detassazione nel caso di redditi di lavoro dipendente nell’anno 2015 inferiori ai limiti reddituali vigenti (pur in presenza di ulteriori diverse tipologie di reddito, che determinano il superamento dei medesimi limiti).
La verifica del limite di reddito di euro 50.000 riguarda i soli redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del Tuir, compresi quelli indicati nel comma 2 dello stesso articolo, come ad esempio le pensioni e gli assegni ad esse equiparate e non rileva, quindi, l'eventuale superamento di tale limite per effetto di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente.

4)      DETASSAZIONE 2016 E SOGLIA REDDITUALE DI ACCESSO: NEL TETTO DEGLI € 50.000 LORDI SI CONTEGGIANO LE VOCI DI PRODUTTIVITA' GIA' DETASSATE NELL'ANNO FISCALE PRECEDENTE? Ipotizziamo che, nel 2016, Tizio sia titolare di due contratti di lavoro che, come salario fisso-corrente, determinano insieme una quota pari a € 48.000 (lordi). Nel 2016, Tizio incassa € 3.000 (lordi) di premi di produzione (detassati). Con un reddito di lavoro dipendente complessivo pari a € 51.000 (lordi) nel 2016, Tizio può accedere alla detassazione per “voci di produttività” per il 2017?

Risposta: Nell’edizione 2008 della detassazione IRPEF (mai abbandonata) all’art.2.2°comma DL 93/2008 si escludeva il concorso delle voci di produttività a “reddito complessivo” agli effetti fiscali. Questa regola veniva recepita nella Circolare 49/2008. Grazie a questa regola, i redditi detassati non avrebbero potuto incidere sullo splafonamento delle soglie di ingresso alla detassazione, a suo tempo variamente fissate a € 30.000 (lordi) e così via. Ora, questa regola non pare riproposta nè nella legge di Stabilità 2016 (legge 208/15), né nel dm attuativo. Nel silenzio della legge, tali redditi dovrebbero concorrere, a tutti gli effetti, a “reddito complessivo IRPEF” (art. 6 DPR 917/86) e a “base imponibile” (art. 3 cit.), anche ai fini ISEE. 
Attenzione: Tale soluzione parrebbe non accolta dalla 'Circolare Fondazione Studi CDL' 8/2016, secondo la quale le "somme detassate" concorrono a "reddito complessivo" fiscale, solo dietro "rinuncia" del Dipendente, come in passato. 
E', particolarmente, necessario attendere gli aggiornamenti e valutazioni ufficiali, da parte dell'Agenzia delle Entrate.
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ALLEGATO NORME FISCALI DI INTERESSE:

-REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE:
Art. 48 TUIR
1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile
Art. 51. [48] Determinazione del reddito di lavoro dipendente (1).
1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono (…)
-PERIODO DI IMPOSTA:
Art. 7. Periodo di imposta.
1. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 3 dell'articolo 8 e nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 13 (1).
2. L'imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano.
3. In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo di imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli articoli 19 e 21 (2), salvo il disposto del comma 3 dell'articolo 17 (2), anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo 17 (2), nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.
(1) Rinvio modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3,
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dall'art. 1, comma 351, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(2) Rinvio modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3,
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
-REDDITO COMPLESSIVO (Art. 8-3 TUIR)
Art. 8. Determinazione del reddito complessivo.
1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
Art. 3. Base imponibile.
1. 1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato (1).
2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell'articolo 17, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (2);
[c) i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto] (3);
d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge (4);
d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (5);
d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali (6).
(1) Comma prima modificato all'art. 2, comma 1, lettera a),
L. 27 dicembre 2002, n. 289, dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dal comma 349 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi sostituito dal comma 22 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ed infine così modificato dal comma 6 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Sui limiti di applicabilità del presente comma vedi il comma 24 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(2) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera, vedi l'art. 3,
D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.
(3) Lettera abrogata dall'art. 5,
D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Per la decorrenza dell'abrogazione vedi quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 5.
(4) Lettera sostituita dall'art. 5,
D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. In deroga alle norme di cui al presente comma, vedi l'art. 5, D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. Per l'interpretazione autentica del comma 3, vedi l'art. 38, L. 8 maggio 1998, n. 146.
(5) Lettera aggiunta dall'art. 3,
L. 23 dicembre 1998, n. 449.
(6) Lettera aggiunta dal comma 336 dell'art. 1,
L. 27 dicembre 2006, n. 296.












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