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giovedì 26 maggio 2016

LE TRANSAZIONI RISOLUTIVE NEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO: TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE-SINTESI

Con l’espressione “transazione risolutiva” si intende quella transazione avvenuta in diretta dipendenza dalla cessazione del rapporto di lavoro (normalmente a causa di disputa su un licenziamento illegittimo, ovvero per incentivare l’esodo dei lavoratori).
Non tutte le transazioni, nel rapporto di lavoro, sono “risolutive” (ad esempio, rientrano nel diritto comune ex. art. 1965 C.C., quelle atte a risolvere questioni di differenze retributive, mancato pagamento, demansionamento etc.), ma certamente le transazioni risolutive costituiscono le transazioni più frequenti nella pratica giuslavoristica.
Nello schema che si riporta sotto, si riepilogano i tratti che rendono tale transizione particolarmente peculiare, ossia il regime di imponibilità fiscale (tassazione separata IRPEF, sempre!) e INPS (sempre esclusa).




 
TRANSAZIONI RISOLUTIVE
Norme di riferimento

FISCALE:

       Art. 17,1°comma lett. a) DPR 917/1986: «…le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro».
       Circ. Min. Fin. 326/97: «Entrando nel dettaglio del nuovo articolo 48, si precisa che il comma 1 conferma espressamente che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori (intendendo con tale espressione la quantificazione dei beni e dei servizi) che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, e, quindi, tutti quelli che siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro. (…) E’ possibile la seguente elencazione di somme e valori che sono soggetti ad imposizione, in quanto riconducibili al rapporto di lavoro:
(…)
le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso».
       SI APPLICA «TASSAZIONE SEPARATA»

INPS:
       Art. 12,4°comma, lett. b) l. 153/1969: «Le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione»
       Circolare INPS 263/1997: « Sono, quindi, state ricomprese nella fattispecie: le somme corrisposte nei casi di prepensionamento; quelle erogate in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato laddove la disciplina contrattuale o legale ponga al datore di lavoro limitazioni al potere di recesso individuale del rapporto di lavoro e, quindi, segnatamente nelle ipotesi di rapporto di lavoro assistito dal regime di stabilita' a norma di legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni; le somme erogate per cessazione del rapporto di lavoro a termine prima della scadenza di questo; le somme corrisposte allo scopo di attuare riduzioni di personale attraverso licenziamenti collettivi».
       NON SONO IMPONIBILI INPS.





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