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mercoledì 18 maggio 2016

MORTE DEL LAVORATORE-SUCCESSIONE EX. ART. 2122 CODICE CIVILE ANCHE AL CONVIVENTE IN "UNIONE CIVILE"-FLASH


Approvata la legge sulle cd “unioni civili”, ferve la discussione sulle disposizioni di legge che possono ritenersi immediatamente applicabili.
NOTA BENE: Non è chiaro, attualmente, se le attuali norme consentano agli Ufficiali di stato civile di procedere alla "costituzione" di queste Unioni, o se si dovrà attendere l'emanazione degli appositi decreti delegati.
Una volta che sia resa possibile la costituzione di queste "Unioni", sarà senz'altro applicabile l’art. 1.17°comma che estende al “convivente” in “unione civile” i diritti discendenti dall’art. 2122 Codice Civile.
L’articolo 2122 Codice Civile regola la successione “speciale” a beneficio degli eredi del Lavoratore defunto della cd “indennità sostitutiva del preavviso” e del TFR (assoggettato, poi, a tassazione separata, secondo il disposto ex. art. 19.5°comma TUIR).
Riportiamo, per migliore chiarezza, il testo del Codice Civile:

In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado [74, 76] e agli affini entro il secondo grado [78, 1751]*. [*Oggi, la norma include anche il “convivente da unione civile”, nota nostra].
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima [565].
È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità [458].
In caso di eventuale concorso tra “parenti legittimi” e “convivente” (specie di figli, o parenti “a carico”), si attua, in assenza di accordi, la divisione “secondo il bisogno”.

Cosa significa ciò?
Ripercorrendo la tradizionale e consolidata giurisprudenza, in questi casi, serve l’accordo del Giudice.
Ciò introduce una novità di rilievo e, forse, un incremento delle fonti di contenzioso familiare, che, come si sa, costituiscono una fonte non trascurabile della litigiosità che gonfia il lavoro dei nostri Tribunali.
Ci riserviamo, comunque, ulteriori approfondimenti.

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