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mercoledì 15 giugno 2016

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SENZA AUTORIZZAZIONE: SANZIONE PENALE ANCHE SE LA VIDEOCAMERA NON E' ATTIVATA-FLASH

Videocamere non attivate, videocamere attivate solo saltuariamente (in relazione a specifici locali aziendali aperti solo in alcune e rare circostanze), videocamere note ai Lavoratori (avendo il Datore di Lavoro impartito il necessario preavviso): sono tutte casistiche, queste, in cui si applica comunque la sanzione penale connessa alla violazione dell’art. 4 St. Lav., pure nell’edizione aggiornata dal Jobs Act (art. 23.1°comma D.lgs. 151/2016).
Lo ha chiarito, senza possibilità di equivoci, il Ministero del Lavoro, con Nota 11241/2016 (1/6), che ha ribadito, sulla scia della consolidata giurisprudenza, che la “condotta tipica” per il reato contravvenzionale de quo è costituita dalla “mera installazione” (anche senza attivazione) non autorizzata delle videocamere/impianti di videosorveglianza in ambienti di lavoro (Cass. 4331/2014).
La sanzione penale applicabile al caso di specie è confermata nell’ammenda da € 154 a € 1.549 o nell’arresto da 15 gg. ad 1 anno.
E’ applicabile, in questo caso, quale modalità estintiva del reato, la cd “prescrizione obbligatoria” ex. artt. 20-21 D.lgs. 758/1994. Ove, cioè, l’Ispettore riscontri l’installazione dell’impianto di videosorveglianza senza autorizzazione, dovrà intimare al Datore di Lavoro di rimuovere gli impianti di videosorveglianza, entro un termine congruo. Adempiuto questo step, l’Ispettore potrà ammettere il trasgressore al pagamento di una sanzione amministrativa pari al ¼ del massimo dell’ammenda (in questo caso, € 387,25 ca.).
Ove, in corso di ispezione, all’organo di vigilanza risulti un’installazione non autorizzata di videocamere, successivamente rimossa, l’organo di vigilanza ammetterà il Datore alla definizione amministrativa nella stessa modalità della prescrizione obbligatoria (artt. 20-21 D.lgs. 758/94) con pagamento del quarto del massimo di ammenda (cd “prescrizione ora per allora”).

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