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martedì 21 giugno 2016

MEDICI DI BASE CHE ASSUMONO DIPENDENTI: PAGANO L'IRAP?

Il Medico di base, convenzionato con il SSN, che si avvalga di un Dipendente part time paga l’IRAP?
L’art. 1.125°comma l. 208/15, con un proprio intervento di “interpretazione autentica”, lo esclude recisamente. Così, nel testo di legge:

Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attività svolta presso le medesime strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

In altre parole, la dotazione organizzativa minima del Medico di base MMG, derivante da Convenzione, consente di escludere quello specifico elemento “lucrativo”, proprio della cd “autonoma organizzazione” ex. D.lgs. 446/97, rilevante ai fini IRAP.
La norma pare articolata in due step. Il Medico di MMG, cioè, è esente IRAP:

1)      Se il Professionista ricava dal SSN più del 75% del reddito professionale: in questo caso, la legge esclude la sussistenza della cd “autonoma organizzazione” e l’imponibilità IRAP. A questo fine, la legge dichiara irrilevanti l’ammontare del reddito realizzato (dal 2008, l’esclusione era parametrata sui cd “contribuenti minimi” edizione 2007 e sulla loro soglia reddituale di almeno 30.000 lordi; tale somma viene definitivamente definita irrilevante).
2)      Se il Professionista possiede un’organizzazione rientrante negli standard minimi organizzativi prescritti dal SSN: in ogni caso, non si configura autonoma organizzazione e imponibilità IRAP. Nel caso di specie, l’esonero IRAP avrebbe potuto essere declinato, in presenza di impiegato part time, in quanto l’assunzione del dipendente fosse funzionale alla gestione delle chiamate e del rapporto col Pubblico. Questa ipotesi era già stata contemplata

La legge, come si può agevolmente constatare, per determinare la non imponibilità del Medico MMG ai fini IRAP, ricalca lo schema della Circolare A.E. 28/2010, focalizzandosi sulla circostanza che se l’organizzazione dello Studio non rileva ai fini IRAP, se non ecceda gli standard definiti con Convenzione.
A questo riguardo, si riepiloga il passaggio della Convenzione Tipo SSN che l’Amministrazione Fiscale ha ritenuto determinante a questo scopo:

“Lo Studio del Medico Convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l’esercizio della Medicina Generale, di sala d’attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate”.

In questo senso, deve ritenersi certa l’esclusione di un addetto alla Segreteria che curi la gestione degli appuntamenti, l’accoglienza del pubblico e simili.
In ogni caso, crediamo, devono essere valutate le mansioni del Dipendente assunto: ad esempio, se un Odontoiatra, Convenzionato con il SSN, assume un Assistente alla Poltrona, questa attività, in quanto meramente ausiliaria/esecutiva all’attività Odontoiatrica, dovrebbe ritenersi conforme al “minimo organizzativo” di convenzione e non pare assumere alcuna rilevanza ai fini IRAP. Radicalmente diverso, invece, pare il caso dell’Odontoiatra che assuma un Odontotecnico: in questo caso, il Dipendente spende un’attività professionale che obiettivamente accresce la capacità produttiva, nonché la stessa competitività dello Studio.

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