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mercoledì 28 settembre 2016

ABBANDONO DEL POSTO DI LAVORO, BREVISSIMO COMMENTO A CASSAZIONE 15441/2016

Una guardia giurata che abbandona il luogo che deve sorvegliare commette una grave mancanza e va licenziata per giusta causa.
Ma cosa si intende per “grave mancanza”: basta una mancanza di pochi minuti? Occorre che il tempo di abbandono sia più consistente? Oppure …?
Del caso, si è occupata la Corte di Cassazione, con la sentenza nr. 15441/2016. La Corte di Cassazione ha annullato le sentenze del Giudice del Lavoro che, in primo e in secondo grado, avevano dato ragione al Dipendente e annullato il licenziamento disposto dal Datore di Lavoro.
I fatti.
Nel  caso di specie, una Società di Sicurezza aveva licenziato una propria guardia giurata che si era, per breve tempo, allontanata dall’outlet che doveva sorvegliare, per andare a prendere il giornale.
I Giudici, in primo e secondo grado, avevano accolto la versione del Dipendente: l’allontanamento, di pochissimi minuti, avvenuto a ridosso della fine dell’orario di lavoro (per la precisione, alle ore 7.25, verso la chiusura del turno), era stato ritenuto una seria infrazione, ma non tale da giustificare il licenziamento.
A questo riguardo, i Giudici, ritenendo l'infrazione della guardia giurata di “minima lesività” per il Datore, si sono inseriti sulla falsariga di un lungo filone giurisprudenziale, tradizionalmente attribuito al diritto romano, De minimis non curat praetor: della serie, “dei poveri diavoli, delle loro corbellerie, ma innocue, la Giustizia non deve interessarsi”; un orientamento, questo, che rifluisce spesso nella giurisprudenza del lavoro dedicata alle infrazioni disciplinari del Personale (pensiamo ai cd. “furti di modico valore”).
La Cassazione, però, ha rigettato questa impostazione. 
E' importante precisare, sul punto, che la Cassazione non ha riconosciuto la “ragione” del Datore di Lavoro e il “torto” del Dipendente (come pare dire la news sintetica di Euroconference 12/9/16 che commenta la sentenza in questo modo: Nel caso in analisi, correttamente il Datore ha licenziato un ‘vigilantes’ che si era allontanato alcuni minuti per andare a comprare il giornale, lasciando aperto un portoncino pedonale e la porta di guardiola).
E prova ne è il fatto che la sentenza impugnata è stata “annullata con rinvio”: la Cassazione non ha, cioè, giudicato direttamente il caso del licenziamento della guardia giurata.
La Cassazione, in altre parole, ha semplicemente notato che i Giudici “di prime cure” hanno dimenticato (sbadatamente) di valutare alcuni elementi di fatto addotti dal Datore di Lavoro, per giustificare il licenziamento. L’Azienda, cioè, aveva rilevato che la guardia, pur avendo lasciato chiuso l’esercizio con il sistema di allarme inserito, aveva, comunque, lasciato la porticina pedonale socchiusa, quindi, potenzialmente vulnerabile all’ingresso di estranei: e su questa base aveva anche invocato il licenziamento per giusta causa. Si tratta, a tutta evidenza, di fatti avrebbero potuto (sulla carta) decidere il processo in senso sfavorevole al Lavoratore.
Ma la Cassazione, si sa, non può valutare i fatti, il “merito”, della causa: queste valutazioni spettano ai Giudici di grado inferiore.
Di qui, la scelta della Cassazione di rinviare la causa alla Corte di Appello, affinchè completi la valutazione dei fatti di causa, nel senso di confermare o meno l’interpretazione “minimale” che, “in prime cure”, ha escluso la legittimità del licenziamento della Guardia Giurata.
Una cosa è, comunque, certa: secondo la Cassazione, in caso di allontanamento del Lavoratore dal posto di lavoro, il licenziamento per "giusta causa" non dipende dalla “brevità” dell’assenza: occorre, invece, verificare se l'allontanamento, anche se avvenuto per poco tempo, abbia comunque aumentato creato un danno serio e grave al Datore: nel caso della guardia giurata, occorre verificare se l'allontanamento, per quanto breve, abbia aumentato il rischio di furti, scassi etc. del locale affidato alla sorveglianza.
Ma, per conoscere il finale di questa storia, occorre attendere il pronunciamento del Giudice di rinvio.
La sentenza è reperibile nel sito web Teleconsul.

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