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mercoledì 14 settembre 2016

LA "DOPPIA CONTRIBUZIONE INPS" PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ DI CAPITALI-IL PUNTO DOPO CASSAZIONE 17365 2016

Il Socio di Società Commerciale Srl che rivesta contemporaneamente ruolo di Amministratore deve scontare la doppia iscrizione alla Gestione Commercianti e alla Gestione Separata INPS. Dopo qualche tentativo di revisione giurisprudenziale, è giunto l'alt del legislatore (vedi art. 12.11°comma DL 78/2010 conv. in l. 122/2010, norma di “interpretazione autentica”) e, su questa scia, della giurisprudenza (da ultimo, Cassazione nr. 17365/2016, leggibile nel sito web TELECONSUL).
Siamo davanti ad un orientamento applicativo perfettamente consolidato, anche se certamente iniquo, forse non del tutto corretto giuridicamente.
Qui di seguito, un breve riepilogo della questione, che riepiloga e supera ogni contributo scritto in tempi antecedenti.
Il “senso comune” suggerirebbe che, in caso di “doppio incarico” (Socio d’opera e Amministratore), si debba versare una sola contribuzione (o alla Gestione Commercianti INPS o alla Gestione Separata INPS, secondo che sia prevalente “il lavoro” in termini di impiego orario o compenso nell’una o nell’altra attività).
L’INPS, però, ha sempre rifiutato di seguire questa soluzione.
L’INPS, infatti, ha sempre ritenuto che, per operare come vorrebbe il “senso comune”, serva una apposita previsione di legge che stabilisca quale sia la “Gestione prevalente” in caso di concorrenza dei requisiti per l’iscrizione a più Casse Previdenziali. Tale norma, però, manca (l’INPS si è sempre rifiutata di interpretare in questo senso l’art. 1.208°comma l. 662/96).
Mancando una norma ad hoc, secondo l’INPS, nel caso in cui un soggetto (es. Socio di Srl-Amministratore) assommi in sé i requisiti per l’iscrizione alle due Casse INPS (Commercianti e Gestione Separata), deve farsi riferimento distinto alle norme applicabili per le rispettive Casse (art. 2.26°comma l. 335/95 e l. 613/66-l.160/75).
In questo senso, l’incarico di Amministratore obbliga automaticamente all’iscrizione alla Gestione Separata, perché così dispone l’art. 2.26°comma l. 335/95; e detto articolo non sta a disquisire se l’iscrizione possa non spettare in caso di concorrente/prevalente altra Gestione.
In altre parole, siamo in un caso, della serie: “Sei un Amministratore? Devi iscriverti alla Gestione Separata, poche storie!”.
Eventualmente, si potrà evitare l’iscrizione alla Gestione Commercianti INPS, solo se si riesce a provare l’insussistenza dei requisiti di iscrizione a tale Cassa.
L’iscrizione alla Gestione Commercianti INPS è riconosciuta ai Commercianti, anche Soci di Società di Capitali, che prestino “personalmente” attività di lavoro nell’impresa in modo “prevalente e abituale”.
L’INPS, forte dell’art. 1.208°comma l. 662/1996 (nell’interpretazione confermata dal legislatore nel 2010), in questi casi, tende a circoscrivere lo scrutinio di iscrivibilità del Socio alla Gestione Commercianti solo alla ricorrenza di un “lavoro personale abituale” all’interno dell’impresa (che può realizzarsi in varie forme: lavoro direttivo etc.).
In assenza di altre attività imprenditoriali, l’INPS giudica inutile valutare la ricorrenza dell’altro requisito nominato dalla legge per l’iscrizione alla Gestione Commercianti, cioè la “prevalenza”.
Tale requisito è limitato dalla legge (a detta dell’INPS) ad attività imprenditoriali astrattamente iscrivibili alla Gestione Commercianti (e viene escluso, per costante orientamento dell’INPS ex. art. 1.208°comma l. 662/96 per le attività di Amministratore non iscrivibili alla Gestione Commercianti, ma solo alla Gestione Separata).

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