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mercoledì 26 ottobre 2016

LAVORO INTERMITTENTE: LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PUO' VIETARLO-FLASH

Se il CCNL esclude “espressamente” il ricorso al lavoro intermittente, il lavoratore non può essere assunto a chiamata, nemmeno ricorrendo alle note “causali” di cui al RD 2657/1923.
Così il Ministero, nel Parere 18194/2016, interpreta la disposizione dell’art. 13 D.lgs. 81/2015, che individua il ricorso al RD citato solo residuale, ovvero solo ove la contrattazione collettiva non abbia diversamente disposto.
Coerentemente, il Ministero conclude che la contrattazione collettiva possa escludere, relativamente al proprio settore, il ricorso al lavoro a chiamata, non essendo questa possibilità esclusa nel testo di legge. Ma quando possiamo stare certi che, ad un determinato settore, non si applica il “lavoro intermittente”? Quando il CCNL esclude espressamente tale possibilità (il Parere 7/2014 della Fondazione Studi CDL ritrovava questa esclusione nel CCNL Assicurazioni UNPASS-ANAPA). Solo cioè, se il CCNL vieta espressamente, si può ritenere vietato, in un certo settore, il ricorso al lavoro a chiamata. Questo discorso, però, non può riguardare, in nessun caso, le cd “causali soggettive” (giovani con meno di 25 anni, lavoratori con più di 5 anni): rispetto a questa casistica, il Ministero del Lavoro, con Interpello nr. 37/2008, l’autonomia collettiva non può contrattualmente negare questa possibilità di utilizzazione del contratto.

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