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venerdì 14 ottobre 2016

UN SOCIO PUÒ ESSERE DIPENDENTE DELLA SUA SOCIETÀ? PANORAMICA

Un Socio di Società può essere contemporaneamente lavoratore dipendente di Società?
Il quesito, oltre ad essere molto discusso, è anche di grande rilevanza pratica: sono numerose, infatti, le contestazioni a questo proposito sollevate dall’INPS e documentate nelle sentenze giudiziarie sviluppatesi su questo argomento.
Di massima, l’onere della prova circa la valida e genuina instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente del Socio con la stessa Società è a carico della Società stessa: l’INPS, per prassi amministrativa costante (Circ. 179/89, non revocata), ritiene invalido “per difetto di causa” (art. 1345 Codice Civile) il rapporto di lavoro costituito con l’Amministratore per mansioni che, a livello di lavoro dipendente, siano già comprese nel “mandato di amministratore”.
Il “difetto di causa”, in questo caso, è ravvisabile nella circostanza che la figura del Datore di Lavoro, di colui che dà ordini e organizza il lavoro coincide con la figura del Lavoratore, ovvero di colui che esegue: ci vuol poco a capire che non si può essere contemporaneamente Servi e Padroni! Questo, sia detto in linea di massima.
La situazione, poi, varia, in relazione al maggiore o minore grado di “personificazione” della Società: nelle compagine societarie, dotate di debole personificazione giuridica, prevale la “confusione” tra patrimoni, atti dei singoli; in queste circostanze, risulta particolarmente difficile giustificare un contemporaneo rapporto di lavoro dipendente del Socio. Ad esempio, nella SAS, la giurisprudenza più consolidata (a partire da Cass. 3948/1983) ritiene che il Socio Accomandante possa anche essere Dipendente, qualora non disponga (nemmeno di fatto!) di alcun potere amministrativo (come prescrive l'art. 2320 C.c., pena la piena responsabilità patrimoniale del Socio).
Ma un indice di possibile invalidità (lo ricordiamo, non si può essere contemporaneamente Servi e Padroni) viene anche ravvisato nella circostanza che il Socio Accomandante-Dipendente disponga la maggioranza del capitale Sociale, ovvero il nome del Socio citato compaia nella Ragione Sociale: tutte circostanze, queste, che evidenziano un ruolo marcatamente “padronale” del Socio, non compatibile con il ruolo da Dipendente.
Anche il rapporto parentale è valutato dall’INPS (Circ. 179/89) in senso restrittivo: sicuramente, ad esempio, non è valido il rapporto di lavoro dipendente della moglie del Socio che disponga di poteri amministrativi o capitalistici “schiaccianti”. Più agevole, invece, risulta la giustificazione del lavoro Dipendente del Socio in compagini societarie dove più marcata è la personificazione giuridica.
La giurisprudenza (Cass. 1739/96) e la successiva prassi INPS (Mes INPS nr. 12441/2011) hanno precisato che può essere dipendente di Cooperativa lo stesso Presidente di Cooperativa. Questo per la semplice ragione che il rapporto di rappresentanza organica e il rapporto di lavoro subordinato operano in due sfere differenti: nei rapporti con i terzi (il rapporto organico), nei rapporti endo-societari (il rapporto di lavoro subordinato).
Va da sè, che questo presuppone un minimo di organizzazione che giustifichi tale distinzione di ruoli, ovvero a condizione che il lavoro subordinato del Presidente abbia per oggetto attività estranee al rapporto organico e sia ravvisabile quel requisito della "eterodirezione" che rappresenta un elemento costitutivo e determinante del lavoro subordinato (art. 2103 Codice Civile).

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