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giovedì 26 gennaio 2017

IL "CAPORALATO" È REATO!

Introdotto il reato di “caporalato” (art. 603bis Codice Penale); lo stabilisce la legge 199/2016.
La legge stabilisce che commette il reato di caporalato, ovvero di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, chiunque:

-Recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
-Utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al precedente punto, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Lo sfruttamento è configurabile in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

-Reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
-Reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
-Sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
-Sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Sono aggravanti specifiche e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:
-il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
-il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
-l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Può sussistere reato, laddove siano violati alcune tutele giuslavoristiche fondamentali, in materia di retribuzione, orario, riposi. La sanzione penale non esclude, ma si cumula con le altre sanzioni previste per l’eventuale “lavoro nero”.

TESTO DI LEGGE DA GAZZETTA UFFICIALE

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