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mercoledì 18 gennaio 2017

NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE E CONTROLLI GPS: L'APPLICABILITA' DELL'ART. 4 L. 300/70 DOPO LA CIRCOLARE IPL 2/2016

EUFRANIO MASSI, in un suo recente approfondimento (LINK: http://www.generazionevincente.it/?p=13546), ha affrontato il seguente caso: un’Azienda noleggia un’auto e la affida al proprio Dipendente; l’auto è originariamente dotata di GPS. Il Datore di Lavoro deve porsi il problema dell’autorizzazione? L’art. 4 l. 300/70 impone al Datore di disaminare se le tecnologie utilizzate per il lavoro integrino “controllo a distanza”. Al fine di questa disamina, conta “l’uso aziendale” delle tecnologie; non rileva, al contrario, la circostanza che le tecnologie siano in proprietà dell’Azienda o solo a noleggio. Nel caso di specie, la disamina dovrà essere condotta seguendo i criteri codificati dalla Circolare IPL 2/16: se la tecnologia GPS appare indispensabile per l’esercizio della mansione, al punto tale che, senza di essa, la prestazione del Dipendente non potrebbe essere resa, in questo caso, l’autorizzazione non serve (perché siamo nel caso di “esonero” ex. comma 2 dell’art. 4); viceversa, se la tecnologia è funzione ad “ulteriori” finalità di “controllo” (assicurativo, patrimoniale etc.), allora l’autorizzazione resta indispensabile. A grandi linee, questa parrebbe, allora, la casistica di riferimento per la prassi:
- In caso di noleggio di auto destinata a un Dipendente che rivesta mansioni di “procacciatore d’affari”, l’uso del GPS non parrebbe “indispensabile” per l’esercizio dell’attività lavorativa, ma utile (per fini pure non trascurabili!) di controllo patrimoniale (il procacciatore, che pure può aver bisogno di “muoversi” per esercitare le proprie mansioni, non necessariamente ha bisogno di spostarsi in auto!): in questo caso, l’autorizzazione pare dovuta;
- In caso di noleggio di auto destinata a un Dipendente che deve fare consegne a domicilio (es. corriere). Il GPS, in questo caso, è sicuramente indispensabile: anzitutto, perché, senza auto, il Corriere non potrebbe svolgere il servizio di “consegna rapida” cui è contrattualmente chiamato; inoltre, senza le possibilità di localizzazione offerte dai vari servizi connessi (es. navigatore satellitare), la prestazione non potrebbe svolgersi con l’adeguata “economicità” e funzionalità propria del servizio di “consegna rapida”. Naturalmente, ogni casistica va adeguatamente approfondita, contestualizzata e presenta margini di dubbi, con l'aiuto di un Professionista abilitato ex legge 12/1979.
Per questi motivi, occorre mantenere la massima vigilanza e prudenza.

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