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martedì 31 gennaio 2017

PERMESSI 104 FRUITI INDEBITAMENTE: ATTENTI ALLA TRUFFA!

Risponde per truffa il Dipendente che usufruisca dei permessi della legge 104/92: truffa ai danni dell’Azienda, truffa ai danni dell’INPS. Così stabilisce la Cassazione Penale, con la sentenza nr.54712/16:

Colui che usufruisce dei permessi retribuiti ex. art.33.3°comma legge 104/92, pur non essendo obbligato a prestare assistenza alla persona handicappata nelle ore in cui avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa, non può, tuttavia, utilizzare quei giorni come se fossero giorni feriali senza, quindi, prestare assistenza alla persona handicappata. Di conseguenza, risponde del delitto di truffa il Lavoratore che, avendo chiesto ed ottenuto di poter usufruire dei giorni di permesso retribuiti, li utilizzi per recarsi all’estero in viaggio di piacere, non prestando, quindi, alcuna assistenza.

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 640 Codice Penale, commette truffa:

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) Se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) Se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

LINK: http://www.avvocatirandogurrieri.it/file/reatotruffaleggen104-1992iisezcass.pdf

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