AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




mercoledì 29 marzo 2017

PAGAMENTO STIPENDI: VERSO L'OBBLIGO DI PAGAMENTO SOLO PER BANCA O POSTA

E’ da poco iniziato, presso la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, l’esame del Disegno di legge AC-1041 che, se approvato, imporrà a tutti i Datori di Lavoro possessori di Partita IVA (non domestici) di versare la retribuzione di lavoratori e cococo solo attraverso Banca o Posta, ovvero con strumento tracciabile.
L’uso di strumento tracciabile sarebbe obbligatorio in ogni caso, a prescindere dall’osservanza delle regole “di tracciabilità” normali ex D.lgs. 231/07.
Oggi, come noto, è fatto obbligo procedere a pagamenti “tracciati” (bonifico bancario-postale, assegno non trasferibile) per importi pari o superiori a € 3.000; quando sarà approvato il DDL, lo stipendio dovrà in ogni caso essere versato tramite strumento “tracciabile”, anche se l’importo dovuto al Dipendente sia inferiore (anche di molto) a € 3.000. Quando sarà approvato il DDL, al Datore di Lavoro (non domestico) sarà in ogni caso vietato versare la retribuzione in contanti o assegno non trasferibile.
E’, al momento, prematuro entrare nei dettagli del DDL. Basterà ricordare che il Disegno di legge nasce per scoraggiare la prassi fraudolenta di certe aziende che versano retribuzioni inferiori al minimo di CCNL, dietro il “paravento” di buste paga normali. A questo proposito, per consentire l’agevole controllo dei versamenti stipendiali, il DDL prevede l’obbligo per il Datore di indicare nella comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, con sanzioni pesantissime in caso di omissione: € 500, in caso di omessa comunicazione al Centro per l’Impiego (nella Comunicazione obbligatoria) e da da € 5.000 a € 50.000, in caso di violazione complessive delle nuove norme.
Proprio questo profilo sta creando i primi giustificati malumori dei Consulenti del Lavoro (vedi Fondazione Studi CDL, link: http://www.consulentidellavoro.it/index.php/siti-istituzionali/fs/approfondimenti/item/7525-nuove-modalita-di-pagamento-delle-retribuzioni).
Per una panoramica dei lavori parlamentari, si veda al link:
http://www.camera.it/leg17/126?tab=4⋚=17&idDocumento=1041&sede=&tipo=

Nessun commento:

Posta un commento