AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




giovedì 6 aprile 2017

LA DIPENDENTE IN MALATTIA PUO’ LAVORARE COME COLF?

Con sentenza nr. 15989/2016, la Corte di Cassazione è tornata su una problematica nota, ma affrontata, nel tempo con soluzioni diverse (più benevole negli anni 70-80, più rigorose, negli anni 90 e 2000): il lavoro del Dipendente in malattia.
E, particolarmente, nella forma apparentemente più accettabile, il “lavoro domestico”. A norma di “senso comune”, se il Dipendente (specie donna) è afflitto da problemi di “esaurimento nervoso” che non impediscono l’effettuazione di faccende domestiche, il lavoro domestico presso terzi, anche retribuito, non parrebbe vietato. Naturalmente, l’orario deve essere compatibile con le fasce di “reperibilità” prescritte dalla legge e che il Lavoratore deve in ogni caso osservare.
La sentenza di Cassazione che qui si richiama (e che si allega) non disconosce al Dipendente malato questa possibilità, ma la subordina alla sussistenza di precisi elementi medico-legali che suffraghino la compatibilità di tale lavoro con lo stato di malattia.
E’ opportuno che, in questi casi, il Dipendente avverta l’Azienda e si metta a disposizione dei Medici competenti Aziendali, INPS per gli accertamenti di merito.
Di massima, un lavoro di poche ore, sostanzialmente occasionale, ovviamente “regolare”, non dovrebbe creare grossi problemi al processo di recupero psico-fisico.
Ma, sul punto, sarebbe quanto mai opportuno che l’INPS desse indicazioni di casistica precisa, in modo da non subìre i ritmi lenti e incerti della Magistratura. La sentenza si può consultare al sito web Teleconsul al link: http://www.tcnotiziario.it/Articolo/Index?settings=ZTRrY1paTW5FamFrVEpReG9obVJySzNQeUlIbHRPZ3VqanRnZkxiNmxVc1QrTmxNckxrZ0duT0ZxWkJUTk5WQnFwY25kOXdVbnVsbzBIbS9qZEJuVENtemxUaVFnTXFGUWg1dStmMDF3eFQxeG1GVmdGY25yZTVHcmJwZi9WRmVlYWdDdGUxZFd6S0ZHN21WQ2NMMXZ3PT0=

Nessun commento:

Posta un commento