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martedì 11 aprile 2017

UNIONI CIVILI, CONVIVENZE E IMPRESA "FAMILIARE", RIFLESSI SULLA CONTRIBUZIONE INPS-FLASH

La legge 76/2016 ha riconosciuto le convivenze omo ed eterosessuali, secondo due canali:

1)      Le cd Unioni Civili, molto simili al matrimonio, ma riservate alle coppie omosessuali (art. 1.commi 2-35);
2)      Le cd Convivenze registrate, aperte sia a coppie omosessuali sia a coppie eterosessuali (art.1.commi 36-65).

Se il Convivente (o il Partner di “Unione Civile”), in assenza di rapporto subordinato, non Socio, presta lavoro entro l’Azienda (individuale) dell’altro partner, quale disciplina si applica, ai fini civilistici e previdenziali?
Se ne occupa la stringata e asciutta Circolare INPS 66/2017 (che si allega).
La Circolare affronta distintamente i casi:

UNIONE CIVILE:
Si applica all’ “Unione Civile” il regime della “Impresa familiare” ex. art. 230bis Codice Civile. Tale è la conseguenza del comma 13 della legge 76/2016, che estende alle “Unioni Civili”, tra gli altri, anche l’applicazione del Capo VI, Titolo VI, Sezione VI del Libro Primo del Codice Civile, contenente la disciplina dell’ “Impresa Familiare”.
Dal punto di vista previdenziale, il comma 20 della legge 76/2016 permette di riconoscere il partner di “Unione Civile” quale “Coadiuvante familiare”, tenuto, ricorrendone le condizioni, a versare la contribuzione INPS (Gestione Artigiani-Commercianti) ex. art. 2.2°comma.nr.1) della legge 76/2016.
Per effetto del comma 20, in caso di costituzione di “Impresa familiare” da parte del Partner di “Unione Civile”, si applica la corrente disciplina fiscale, oggi prevista per le famiglie unite in matrimonio.

CONVIVENZE REGISTRATE:
Alle Convivenze “Registrate” si applica un regime “affine” all’ “Impresa Familiare”. Il comma 46 della legge 76/2016 introduce un articolo 230ter al Codice Civile, prevedendo in caso di “Collaborazione stabile” del Convivente all’ Impresa del Partner il diritto del Convivente “alla partecipazione agli utili, ai beni acquisiti e all’avviamento”.
L’INPS esclude che tali somme abbiano valenza imponibile ai fini della gestioni “autonome” (in primis Artigiani-Commercianti).
Resta non chiarito, però, come andranno trattate tali somme ai fini fiscali, difettando qualsiasi previsione in questo senso nel corpo della legge 76/2016.

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