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mercoledì 17 maggio 2017

IL RAPPORTO DI LAVORO DELLE UNIONI CIVILI

Cogliamo l’occasione per formulare un elenco ragionato di ns elaborazione che schematizza e puntualizza il contenuto della Circolare 25/2016 Euroconference (già segnalata dal sito dei Consulenti del Lavoro). La Circolare è importante, perché precisa quali istituti di diritto del lavoro, di previdenza, di assicurazione INAIL e fiscali sino estensibili alle “Unioni Civili”.



Elenco tratto da Circolare 25/2016 Euroconference (CAVALIERI-CONTE)*
*Ricordiamo che l’Unione Civile è un semi-matrimonio per coppie unisessuali; non è la convivenza. L’Unione Civile è disciplinata dall’art. 1 commi 2-37; la “convivenza” (non solo unisessuale) è disciplinata dai commi 38 in avanti.

Ai componenti dell’Unione Civile (solo unisessuale: art. 1.2°comma legge 76/2016) sono riconosciuti i seguenti istituti già previsti per le famiglie (art. 1.20°comma legge 76/2010):

ISTITUTI CONTRATTUALI (LAVORO SUBORDINATO):
-Facoltà di revoca del consenso a clausole “elastiche” (part time) per assistere il partner affetto da patologie oncologiche;
-Priorità nella trasformazione in part time per assistere il partner affetto da patologie oncologiche;
-Divieto di dimissioni per “matrimonio” e speciali norme su “convalida dimissioni” (D.lgs. 198/2006);
-Norme speciali per la “successione” nell’indennità sostitutiva del preavviso e TFR , secondo gli artt. 2118-2120 Codice Civile (art. 1.17°comma legge 76/2016)*
-Diritto del partner, titolare dell’assegno di mantenimento dall’Ex-Coniuge divorziato a percepire il 40% del TFR dell’Ex Coniuge, che abbia cessato il rapporto di lavoro

ISTITUTI PREVIDENZIALI-ASSICURATIVI:
-Congedo Matrimoniale;
-Assegni familiari;
-Rendita INAIL, in caso di morte del Lavoratore per infortunio sul lavoro;
-Pensione diretta e di reversibilità, in caso di morte del pensionato o del Lavoratore assicurato;
-Diritto ai 3 giorni di permesso per gravi motivi familiari ex. art. 4 legge 53/2000;
-Diritto a 3 giorni di permesso, per assistere il partner Disabile (art. 33.3°comma legge 104/92);
-Congedo per gravi motivi familiari ex. art. 4 legge 53/2000;
-Congedo biennale in situazioni di gravità accertata, per il coniuge convivente di soggetto con handicapp (art. 42.5-bis D.lgs. 151/2001)

ISTITUTI FISCALI:
-Detrazione per coniuge a carico spetta anche in presenza di Unione Civile (se il partner percepisca reddito non superiore a € 2.840,51);
-Applicabilità degli istituti di Welfare Aziendale (art. 51.2°comma lett. f) e f-bis) TUIR), anche in presenza di Unione Civile.
 
*L’Unione Civile non è immediatamente equiparata alla “famiglia”: l’Unione Civile è equiparata alla “famiglia” solo nei diritti riconosciuti alla “famiglia” da legge speciale. Non nei diritti riconosciuti dal Codice Civile (salvo espressa estensione della legge 76/2016).

RACCOMANDAZIONE: Prima di riconoscere diritti, agevolazioni etc. alle “Unioni Civili” o alle Convivenze, assicurarsi che il diritto, l’agevolazione sia previsto dalla legge 76/2016.

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NORME DI RIFERIMENTO:

CHE COS’E’ UNA “UNIONE CIVILE” (ART. 1.2°COMMA LEGGE 76/2016):
Due  persone  maggiorenni  dello  stesso  sesso   costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di  fronte  all'ufficiale  di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

UNIONE CIVILE: QUANDO E’ ASSIMILATA A “FAMIGLIA” (ART. 1.20°COMMA LEGGE 76/2016):
 
Al solo fine di  assicurare  l'effettivita'  della  tutela  dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi  derivanti  dall'unione civile tra  persone  dello  stesso  sesso,  le  disposizioni  che  si riferiscono al matrimonio e  le  disposizioni  contenenti  le  parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque  ricorrono  nelle leggi, negli atti aventi forza  di  legge,  nei  regolamenti  nonche' negli atti amministrativi e nei contratti  collettivi,  si  applicano anche ad ognuna delle parti  dell'unione  civile  tra  persone  dello stesso sesso. La disposizione di cui al  periodo  precedente  non  si applica alle norme del codice  civile  non  richiamate  espressamente nella presente legge, nonche' alle disposizioni di cui alla  legge  4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo  quanto  previsto  e  consentito  in materia di adozione dalle norme vigenti*. 

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