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martedì 23 maggio 2017

LA RIFORMA DEL TELELAVORO, PRIMA PANORAMICA



E’ legge la Riforma del Telelavoro. O meglio, il vecchio “Telelavoro”, edizione anni ’90, va in pensione per lasciare posto allo Smart Working.
Quale la differenza? Il “Telelavoro” integra forme di lavoro estranee all’azienda, ma pur sempre in postazione fissa (sia pure domiciliare); lo Smart Working presuppone una postazione mobile (non necessariamente a casa), tanto che nella pubblicistica si inizia a parlare di Mobile Working, forma di lavoro resa possibile dalla tecnologia tablet, smartphone (in una parola mobile). Il che, come vedremo, pone problemi applicativi nuovi, particolarmente in punto di individuazione dell’infortunistica (teoricamente, uno potrebbe lavorare in viaggio per il mondo: ma come comportarsi in caso di infortunio? Sia le tradizionali categorie della trasferta, sia la tradizionale categoria dell’infortunio in itinere sono insufficienti!), sia in punto di accesso ispettivo (l’Ispettore del Lavoro dove andrà ad ispezionare il domicilio del Lavoratore Agile? Le norme che ne autorizzavano l’accesso sono state abrogate….).
E’ importante precisare che il nuovo smart working non contempla una regolamentazione compiuta di tutti i casi (assai innovativi) di applicazione di dispositivi “intelligenti” (web e mobile) collegati alla prestazione di lavoro.
In allegato, un primo compendio della nuova contrattualistica di “Lavoro agile”, con evidenza delle differenze dal vecchio “Telelavoro”.

Lo schema che segue tiene conto dei primi commenti usciti nella stampa specializzata.

DIFFERENZE SMART WORKING-TELELAVORO

SMART WORKING
TELELAVORO
Caratteristiche generali
Prestazione svolta in parte all’interno e in parte all’esterno dei locali aziendali.

Assenza di una postazione fissa all’esterno dei locali aziendali.
Prestazione svolta regolarmente all’esterno dei locali aziendali.


Postazione di lavoro fissa (di norma, coincidente con il domicilio del telelavoratore).
Forma
Accordo tra le parti in forma scritta ai fini della regolarità amministrativa e della prova
Accordo tra le parti senza obbligo di forma scritta.
Durata
Durata a tempo determinato o indeterminato.



Recesso
Se l’accordo è a tempo indeterminato, preavviso di recesso non inferiore a 30 gg. (90 gg., se esercitato dal Datore di Lavoro, in caso di lavoratori disabili).

Recesso con effetto immediato, se si verifica un giustificato motivo.
Nessuna previsione specifica,
Accordo sul Telelavoro è sempre reversibile.
Parità di trattamento
Il trattamento economico e normativo dei lavoratori agili non può essere inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, nei confronti dei Lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’Azienda.
Il Telelavoratore ha gli stessi medesimi diritti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva per un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell’impresa.




Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del telelavoratore devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell’impresa.

Il Datore di Lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore.

I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell’impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.

I telelavoratori ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
Potere di controllo e disciplinare
L’Accordo individuale può definire le modalità di esercizio del potere di controllo e tipizzare le condotte passibili di sanzioni disciplinari, nel rispetto dell’art. 7 della legge 300/70.
Nessuna previsione specifica
Protezione dati
Non sono previste specifiche disposizioni.
Il Datore di Lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in particolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali.

Il Datore di Lavoro provvede ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati.

Il telelavoratore è responsabile del rispetto di tali norme e regole.
Strumenti di lavoro
Il Datore di Lavoro è responsabile della Sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al Lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

L’accordo di Smart Working disciplina anche le modalità di utilizzo degli strumenti di lavoro.
Ogni questione in materia di strumenti di lavoro, responsabilità e costi deve essere definita prima dell’inizio del telelavoro ma, di regola, il Datore di Lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti di lavoro (a meno che il telelavoratore faccia uso di strumenti propria).

Il Datore di Lavoro fornisce i supporti tecnici necessari e, salve diverse previsioni individuali o collettive, di norma si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e danneggiamento degli strumenti di lavoro e dei dati utilizzati dal Telelavoratore.

Il Telelavoratore deve avere cura degli strumenti di lavoro affidatigli e non può raccogliere né diffondere materiale illegale via Internet attraverso tali strumenti.
Sicurezza del Lavoro
Il Datore di Lavoro garantisce la salute e la sicurezza del Lavoratore Agile e, a tal fine, deve anche consegnare al Lavoratore  e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Lo Smart Worker è tenuto a cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal Datore di Lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Il Datore di Lavoro è responsabile della tutela della Salute e della Sicurezza professionale del Telelavoratore, informa il Telelavoratore delle relative politiche aziendali, in particolare per quanto riguarda l’esposizione al videoterminale.






Per verificare la corretta applicazione della disciplina applicabile in materia di Salute e Sicurezza, il Datore di Lavoro, le Rappresentanze dei Lavoratori, le Autorità competenti hanno un diritto di accesso al luogo in cui viene svolto il telelavoro.

Il Telelavoratore è tenuto a rispettare le direttive aziendali in materia di Sicurezza e può chiedere ispezioni da parte degli Enti preposti.
Adempimenti amministrativi e aspetti assicurativi
L’Accordo di Smart Working e le modificazioni dello stesso sono oggetto di comunicazioni obbligatorie.










Il Lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. La tutela è estesa agli infortuni occorsi nel percorso di andata e ritorno dall’abitazione al luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione (a condizione che la scelta del luogo sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del Lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative).
In caso di trasformazione del rapporto in telelavoro, è previsto un obbligo di comunicare agli Enti tale modifica, oltre all’ubicazione del luogo ove l’attività è svolta, e alla descrizione analitica degli ambienti di lavoro e delle modalità di svolgimento dell’attività, con particolare riguardo alle giornate in cui il Lavoratore presta la sua attività presso il proprio domicilio.


Sotto il profilo assicurativo, la creazione di una postazione di telelavoro non implica la necessità dell’apertura di un’apposita posizione assicurativa territoriale, mentre per quanto riguarda la denuncia degli eventi di infortunio in danno ai Lavoratori, la compilazione della denuncia di infortuni  o di malattia professionale deve indicare l’attività inerente il rapporto di lavoro, l’orario di lavoro, gli ambienti destinati alla postazione di lavoro.
RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Non sono previste specifiche disposizioni.
La contrattazione collettiva di livello nazionale e/o territoriale può contenere previsioni volte ad integrare la disciplina dell’Accordo Interconfederale del 2004.

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