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martedì 13 giugno 2017

RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI. COSA DISPONE IL DECRETO CHE HA CANCELLATO IL REFERENDUM-FLASH

Il DL 25/2017 (convertito in legge 49/2017), nell’intento di cancellare il referendum chiesto dalla CGIL, modifica la disciplina della responsabilità solidale negli appalti così come definita dall’art. 29 D.lgs. 276/03 (ricordiamo che questa è una delle parti del D.lgs. 276/03, non abrogata dal Jobs Act).
Prima di andare avanti, precisiamo quello di cui stiamo parlando. Stiamo parlando della cd “responsabilità solidale” a carico di Committente, Appaltatore e sub-appaltatore disposta dall’art. 29 D.lgs. 276/03 a maggiore garanzia del credito di lavoro subordinato (e di contribuzione INPS) del Dipendente in appalto.
Spieghiamoci meglio.
La solidarietà si caratterizza come una misura di maggior tutela del credito retributivo e INPS del Dipendente, per il seguente motivo: il Dipendente in appalto che vanti un credito da retribuzione o contribuzione INPS arretrata verso il proprio Datore di Lavoro (Appaltatore), per soddisfare il proprio credito, può chiedere il pagamento, a scelta, sia al Committente dell’appalto, sia all’Appaltatore (o Sub-Appaltatore), quest’ultimo vero e proprio Datore di Lavoro.
La misura favorisce il Lavoratore: potersi rivolgere al Committente, per il Lavoratore, significa, per lo più, potersi rivolgere alla parte economicamente più forte e dotata di mezzi. In questo caso, conformemente ai principi civilistici della cd “solidarietà nel debito” (art. 1295 ss. Codice Civile), il Committente, non Datore di Lavoro, escusso dal Lavoratore, può sempre chiedere il rimborso al Datore di Lavoro del credito versato.
La tutela “solidale” del credito riguarda retribuzioni, contribuzioni, premi assicurativi del Dipendente in appalto. Il Decreto, venendo incontro alle richieste dei promotori del referendum CGIL, oggi potenzia questo sistema.
Prima del referendum, infatti, il Lavoratore, per poter riscuotere il proprio credito avanti il Committente, doveva provare di aver provato a riscuotere il proprio credito avanti all’Appaltatore e al Sub-Appaltatore e di non essere andato a buon fine. Correlativamente, al Committente, chiamato in giudizio al di fuori di tale ordine di “precedenza”, era riconosciuto il diritto di non pagare e di attendere la preventiva escussione dell’Appaltatore e del Sub-Appaltatore.
Oggi, sulla scia della richiesta di referendum CGIL, tale “beneficio di preventiva escussione” è stato abrogato: oggi il Dipendente in appalto è pienamente libero di chiamare in giudizio chi vuole, Committente, Appaltatore, Sub-Appaltatore.
La possibilità di escutere immediatamente il Committente, di solito la parte “economicamente più forte” del rapporto, costituisce una indubbia tutela in più.
A margine, ricordiamo che anche il Codice Civile, all’art. 1676, nelle norme relative al contratto di appalto, riconosce un regime di “responsabilità solidale” Committente-Appaltatore analogo, limitato, però, ai soli crediti retributivi e con un massimale ben preciso: il Dipendente non può ottenere soddisfazione del proprio credito in misura maggiore al valore dell’appalto.
Questa norma civilistica non è stata abrogata dall’art. 29 D.lgs. 276/2003, anzi convive con questa: raccomandiamo, quindi, molta attenzione circa le possibili “sovrapposizioni” che questa “convivenza di norme” potrebbe creare.
Da ultimo, ricordiamo che il referendum CGIL aveva chiesto l’abrogazione dell’art. 29.2°comma D.lgs. 276/03. Questa norma consentiva alla contrattazione collettiva la possibilità di derogare al regime della “responsabilità solidale” negli appalti: una deroga possibile, però, solo a fronte dell’introduzione di una misura di tutela “equivalente” che la legge identificava in un non meglio precisato “sistema di verifica degli appalti” (si intendeva far riferimento al DURC? Forse sì, ma non si è mai veramente capito …). Nessun CCNL si era avvalso di questa facoltà di deroga. Anche questa norma, di fatto meramente formale, è stata spazzata via dal DL 25/2016.

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